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C.M. 23/03/2006 n. 902

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Circolare 23 marzo 2006 n.902

Circolare esplicativa sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree sottoutilizzate del Paese previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, emanata ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 1° febbraio 2006. Settori «Industria», «Turismo» e «Commercio».

Alle Imprese interessate Alle Banche concessionarie Agli Istituti collaboratori Alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. All'ABI All'Ass.I.Lea Alla Confindustria Alla Confai Alla Confcommercio Alla Confesercenti All'Ance Alla CNA Alla Confartigianato Alla Casartigiani

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80 in materia di riforma degli incentivi, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha adottato il decreto del 1° febbraio 2006, nel seguito denominato «decreto attuativo», con il quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive previste dall'art. 1, comma 2 del decretolegge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488. Nel rispetto delle procedure e delle modalità fissate dal predetto decreto attuativo, con la presente circolare si forniscono, relativamente ai settori «Industria », «Turismo» e «Commercio» e fatta eccezione per le imprese artigiane di cui all'art. 15 del decreto medesimo, specifiche indicazioni e precisazioni, nonchè, in allegato, la nuova modulistica per la concessione e l'ero

gazione delle agevolazioni e l'elenco della documentazione richiesta. Le predette nuove modalità si applicano, come peraltro stabilito dall'art. 16 del citato decreto attuativo, ai bandi il cui termine iniziale di presentazione delle domande è successivo all'entrata in vigore del medesimo decreto. Ai bandi emanati prima di tale data continuano pertanto ad applicarsi le disposizioni del «testo unico delle direttive» di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2000, e successive modifiche e integrazioni, le disposizioni del regolamento approvato con decreto ministeriale del 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, nonchè quelle contenute nelle relative circolari esplicative.

1 - Soggetti beneficiari e attività ammissibili.

1.1 I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese operanti nei settori di attività indicati all'art. 1, commi 4 e 5, del decreto attuativo che intendono realizzare programmi di investimento nell'ambito di proprie unità produttive ubicate nelle «aree sottoutilizzate». Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale. Nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo beni e servizi insieme, devono poter essere individuate, ai fini delle valutazioni per la concessione delle agevolazioni, due distinte unità produttive. Le «aree sottoutilizzate » sono quelle di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, coincidenti con le aree depresse individuate ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modifiche e integrazioni. L'elenco di tali aree è riportato nell'allegato n. 1. Alla data di presentazione del Modulo di domanda di agevolazione di cui al successivo punto 5.3, tali imprese devono essere già iscritte al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata. Le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purchè le stesse imprese siano già titolari di partita IVA. Per questi ultimi soggetti detta iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa alla banca concessionaria attraverso lo specifico certifi- cato da allegare alla richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento (si veda il successivo punto 7.3). Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione nel Modulo di domanda. Le domande di agevolazione delle imprese artigiane, che rispondono ai requisiti di ammissibilità di cui all'art. 15 del decreto attuativo, non possono essere presentate a valere sui bandi relativi al settore «Industria», ma esclusivamente su quelli riservati alle imprese artigiane cui si applicano le modalità semplificate previste dal medesimo art. 15. Per beneficiare delle agevolazioni in argomento, le predette imprese devono proporre un programma di investimenti organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido, da realizzare nell'ambito di un'unità produttiva per lo svolgimento di una delle attività ammesse dalla presente normativa. Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131/1986, testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione, devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della domanda. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo. Nel caso in cui il programma di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della legge n. 317/1991, e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un «lotto specificatamente individuato» deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Con riferimento al settore «Turismo», nel caso in cui il programma di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma, secondo la schema di cui all'allegato n. 2. Alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito.

1.2 Per le imprese operanti nel settore delle costruzioni che intendano utilizzare i beni agevolati nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione (si veda il successivo punto 1.5), la disponibilità di cui al precedente punto 1.1 da parte dell'impresa è riferita alla sola stabile sede operativa, sede che non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile -e in tal caso non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati. La predetta sede operativa deve, peraltro, risultare dal certificato di iscrizione al Registro delle imprese. Si precisa, inoltre che:

- la sussistenza della sede operativa nella regione è richiesta per le sole imprese di costruzioni che intendono utilizzare i beni del programma nei cantieri ubicati nelle aree ammissibili della regione stessa. Tale condizione è mirata a comprovare che la presenza dell'impresa nel territorio della regione ha carattere di stabilità e continuità e non di episodicità. A tale riguardo si precisa che la sede operativa può coincidere, a titolo esemplificativo, con la sede legale dell'impresa, con un immobile adibito al ricovero degli automezzi o anche con l'abitazione di un socio o del titolare dell'impresa stessa, ferma restando tuttavia, la condizione che tale sede sia riportata sul certificato di iscrizione al Registro delle imprese e che della stessa l'impresa abbia piena disponibilità entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande;

-qualora il programma di investimenti comprenda interventi da agevolare su immobili (terreni e/o fabbricati) che l'impresa già possiede o che intende acquistare o realizzare, la disponibilità dell'immobile, anche nel caso in cui l'impresa abbia rappresentato la volontà di utilizzare i beni del programma nelle aree ammissibili di una determinata regione, può non essere necessariamente riferita alla suddetta sede operativa risultante dal certificato del Registro delle imprese all'atto della domanda, bensì, in analogia a tutte le altre imprese dei settori diversi da quello delle costruzioni, a quella dei richiamati immobili ove effettuare gli interventi. In tal caso, come per le richiamate altre imprese, per tali immobili dovrà essere comprovata, attraverso idonea documentazione o perizia giurata, anche la rispondenza, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;

 

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